In vista della finale degli Europei di domani sera tra Italia ed Inghilterra, il sindaco di Nocera Inferiore ha emanato un’ordinanza dopo aver tenuto in commissariato un incontro per valutare le iniziative da intraprendere per la salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica, considerando la situazione covid.
Dalle ore 20:00 di domani e fino alle ore 6:00 di lunedì è vietata la vendita di bevande in vetro per asporto. È fatto obbligo ai titolari di detti esercizi pubblici di far consumare sul posto, all’interno del proprio locale o negli spazi attrezzati all’esterno autorizzati , tali bevande in vetro con il divieto assoluto della vendita e della somministrazione a minori di anni diciotto, così previsto da legge.
Disposta la chiusura dalle ore 20:00 di domani e fino alle ore 06:00 di lunedì dei distributori automatici di bevande di qualsiasi tipo.
Nell’ordinanza il sindaco rammenta anche quanto di in vigore fino al 31 luglio secondo ordinanza regionale: dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, la vendita di bevande alcoliche è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli, vietati assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare ed in particolare di sostanze alcoliche in luoghi pubblici.
Il testo integrale:
In forza dell’Ordinanza Regionale n.19 del 25/06/2021, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021:
1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati e con distributori automatici;
b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare ed in
particolare di sostanze alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.
3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro,
in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio,
sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali
previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I
e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la
prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura
provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di
sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
ORDINA
1. per il giorno domenica 11 luglio 2021 dalle ore 20:00 e fino alle ore 06:00 di lunedi 12/07/2021:
a. è vietata la vendita di bevande in vetro per asporto da parte dei pubblici esercizi e il consumo su aree pubbliche. È fatto obbligo ai titolari di detti esercizi pubblici di far consumare sul posto, all’interno del proprio locale o negli spazi attrezzati all’esterno e ad essi pertinenziali purché regolarmente
autorizzati , tali bevande in vetro con il divieto assoluto della vendita e della somministrazione a
minori di anni diciotto delle bevande alcooliche così come per legge.
2. la chiusura dalle ore 20:00 di domenica 11/07/2021 e fino alle ore 06:00 di lunedì 12/07/2021 degli esercizi
esercenti la distribuzione automatica di bevande di qualsiasi tipo.
Raccomanda il contenimento delle emissioni sonore attraverso strumenti vari o altoparlanti o casse acustiche, entro limiti di normale tollerabilità. Il Comando Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto di quanto sopra disposto.
Si rammenta che:
– ai sensi dell’art.14 ter della L. n.125/2001:
“1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un
documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque
vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e’ commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi”.
– ai sensi dell’art. 689 del c.p.:
“1. L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia
affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno”.
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